La nuova disciplina delle commissioni bancarie contenuta nell’art. 117 bis del D. Lgs. n. 385/1993 è il frutto di un processo normativo iniziato nel 2009 con l’inserimento, in sede di conversione, dell’art. 2 bis del D. L. 29 novembre 2008, n. 185.
Prima di allora infatti, sebbene la prassi bancaria conoscesse da tempo diverse commissioni bancarie, la più famosa delle quali è sicuramente la c.d. commissione di massimo scoperto, la regolamentazione delle stesse era lasciata completamente all’autonomia privata; col tempo, però, il peso economico della commissione di massimo scoperto crebbe enormemente a causa della tendenza delle banche ad aumentarne la percentuale al fine di recuperare quanto esse erano costrette a perdere in termini di interessi passivi per rimanersi sotto la soglia dei tassi usura (infatti fino al 2010 le Istruzioni della Banca d’Italia escludevano la c.m.s. dal calcolo del t.e.g.).
Così nel 2009, a fronte di un contenzioso crescente in cui la c.m.s. veniva dichiarata spesso nulla per indeterminatezza o per assenza di valida causa giuridica nonché dell’esigenza di dare una risposta alla richiesta, avanzata da più parti, di ridurre il costo dei conti correnti, fu prevista (cfr. art. 2 bis del D.L. n. 185/2008) la nullità di tutte le commissioni bancarie applicate:
-) in assenza di fido accordato dalla banca o sugli extra-fido;
-) ovvero laddove lo scoperto fosse durato meno di 30 giorni continuativi.
Inoltre il citato art. 2 bis, nel sancire la nullità di tutte le altre clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione in favore della banca per la messa a disposizione di fondi indipendentemente dall’effettivo utilizzo o della durata dell’utilizzazione, legittimò l’applicazione di un’ulteriore commissione, definibile come corrispettivo per la semplice messa disposizione di somme indipendentemente dall’effettivo utilizzo della somma accordata, a condizione che essa, tra l’altro,:
-) fosse predeterminata con patto scritto non rinnovabile tacitamente;
-) il suo valore fosse proporzionale all’importo e della durata dell’affidamento ( e quindi scaglionata in misura crescente per importo e durata del fido);
-) fosse omnicomprensiva, o meglio, sostitutiva di tutte sostitutiva delle altre spese (provvigioni di conto, spese di istruttoria, commissioni di allestimento o rinnovo fido, diritti di segreteria ecc. ecc.);
-) non superasse lo 0,50% per trimestre dell’importo dell’affidamento (per effetto della modifica introdotta dal D.L. n. 78/2009).
Da ultimo è intervenuto il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 c.d. “salva Italia” che, anche alla luce dei rilievi sollevati in dottrina nei confronti della disciplina delle commissioni contenuta nel citato art. 2bis, ha introdotto una nuova regolamentazione negli artt. 117 bis e 125 octies del T.U. bancario.
In particolare secondo il vigente l’art. 117 bis, come modificato dal D.L. 24 marzo 2012, n. 29, nei contratti di apertura di conto corrente, in aggiunta agli interessi passivi, può essere prevista esclusivamente una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, la quale non può in ogni caso superare lo 0,50%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
L’art. 117 bis contempla inoltre la c.d. “commissione di istruttoria veloce”, consistente in un importo fisso, applicabile solo in presenza di sconfinamenti verificatisi buycbdproducts conti non affidati ovvero di superamento del limite del fido.
Il predetto art. 117 bis statuisce infine, a chiusura del sistema, la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito e delega al C.I.C.R. il potere di adottare disposizioni applicative che possono anche prevedere, in relazione all’entità ed alla durata dello sconfinamento, che non sia dovuta la commissione d’istruttoria veloce.
Il C.I.C.R. ha regolamentato la materia con il decreto del 30 giugno 2012 n. 644, prevedendo, tra l’altro, che la commissione di istruttoria veloce non deve eccedere i costi mediamente sostenuti dall’intermediario per svolgere l’istruttoria veloce ed è applicabile solo quando vi sia uno sconfinamento rispetto al saldo disponibile di fine giornata.
La normativa si applica anche ai contratti in corso al 1° luglio 2012 per i quali l’art. 5 del predetto decreto del C.I.C.R. stabilisce che l’adeguamento possa avvenire entro il 1° ottobre 2012 secondo il meccanismo della proposta di modifica unilaterale di cui all’art. 118 del T.U.B.; per contro per i contratti ai quali non si applica l’art. 118 del T.U. Bancario l’adeguamento deve avvenire a seguito di rinegoziazione scritta del contratto.
Data la notevole incidenza economica che le commissioni hanno avuto e continuano ad avere sul costo dei conti correnti, lo studio ha organizzato in favore dei propri clienti un servizio di verifica gratuita dei conti correnti finalizzato a rilevare l’eventuale addebito di commissioni nonché di interessi passivi ultralegali, anatocisti ed usurai non dovuti e potenzialmente recuperabili dalla banca.
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