Tribunale Napoli, 27 Settembre 2018. Est. Quaranta.
Il rapporto tra la sezione specializzata in materia di impresa e le altre sezioni del tribunale va qualificato in termini di competenza e non di mera ripartizione degli affari all’interno dell’ufficio alla luce del dato testuale della norma istitutrice.
Dall’art. 3, 2° comma, del D. Lgs. n. 168/2003 si desume che non tutte le controversie che vedano come parti le società ivi menzionate sono devolute alla sezione specializzata in materia di impresa, ma solo quelle che riguardanti in maniera prevalente la struttura societaria e segnatamente le sole controversie attinenti all’organizzazione ed al funzionamento della struttura societaria. Pertanto la domanda principale avente ad oggetto la declaratoria di nullità e/o la risoluzione (con le conseguenti pronunzie restitutorie e/o risarcitorie) di un preliminare di vendita immobiliare e di un preliminare di cessione di quote societarie, anche se collegati tra loro, esula dalla competenza della sezione specializzata in materia di impresa poiché l’accoglimento di tali domande non avrebbe alcun riflesso endosocietario (cfr. Cass., sez. VI, ord. 20 marzo 2018 n. 6882).
La connessione rilevante ai fini dell’ultimo comma dell’art. 3 della D Lgs. n. 168/2003 è solo quella propria e non anche quella meramente soggettiva ovvero fondata sulla risoluzione di identiche questioni (V. http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/20622).