Tribunale di Napoli, 27 Novembre 2023. Est. De Gennaro.
Sebbene il procedimento di applicazione delle misure protettive e cautelari disciplinato dagli artt. 18 e 19 C.C.I.I. preveda una struttura bifasica, costituita da una prima fase amministrativa estrinsecantesi nell’iscrizione a registro imprese dell’istanza di applicazione delle predetti misure (art. 18), e da una seconda fase di carattere processuale (art. 19) consistente nel deposito del ricorso giurisdizionale per la conferma o la modifica delle misure richieste, deve ritenersi, nonostante la criptica formulazione del 3 comma dell’art. 19, che il tribunale, allorquando il ricorrente abbia tardivamente depositato il ricorso, possa comunque pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti per la concessione delle misure richieste con efficacia ex nunc sia perché non è tecnicamente possibile depositare una nuova istanza presso la CCIAA in quanto il file inziale non consente di integrare e/o modificare le voci già barrate con la prima istanza sia perché un’eventuale declaratoria di improcedibilità del ricorso non sarebbe conforme al principio di economia processuale né alla ratio sottesa alla composizione negoziata della crisi d’impresa notoriamente finalizzata ad un celere risanamento dell’azienda.
In tema di composizione della crisi d’impresa le misure protettive possono essere confermate anche laddove, sulla scorta di quanto evidenziato dall’esperto nominato, risulti, con ragionevole probabilità, che le stesse siano funzionali al risanamento dell’azienda, atteso che non compatibile con la composizione negoziata è solo l’insolvenza irreversibile e l’assenza di una concreta prospettiva di risanamento.
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