Tribunale Napoli, 21 maggio 2021. Pres., est. Raffone.
L’art. 8, ultimo comma, del D. Lgs. n. 3/2017 – secondo il quale la prescrizione rimane sospesa quando è in corso l’indagine o l’istruttoria dell’Autorità Garante della Concorrenza – non può applicarsi a fatti precedenti alla sua entrata in vigore attesa la natura di istituto sostanziale della prescrizione; nondimeno, in applicazione della disciplina codicistica in tema di prescrizione (in particolare art. 2935 c.c.), il termine di prescrizione quinquennale inizierà a decorrere solo da quando il danneggiato abbia avuto, o avrebbe potuto avere usando l’ordinaria diligenza, conoscenza del danno e soprattutto della sua ingiustizia.
Essendo l’intesa lesiva della concorrenza un’antecedente causale dell’azione di risarcimento danni proposta dal consumatore, sussiste la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., e di cui l’art. 9 del D. Lgs. n. 3/2017 detta una normativa di dettaglio tesa a prevedere un’eccezione per P.M.I., di tutti i partecipanti all’intesa e quindi la legittimazione passiva degli stessi anche quando non hanno avuto rapporti contrattuali diretti con il consumatore.
Il settlement (provvedimento transattivo con il quale la Commissione Europea definisce una procedura di accertamento di un illecito anticoncorrenziale) costituisce uno strumento alternativo di risoluzione di tali procedure, che vede la partecipazione dei soggetti incolpati in colloqui e trattative prolungate, e culmina in un provvedimento connotato dall’accettazione completa, da parte dei soggetti colpiti da procedura di accertamento di illecito anticoncorrenziale, dell’esistenza di questo e della ritenuta sua efficacia lesiva della concorrenza con conseguente accettazione delle sanzioni pecuniarie proposte dall’Autorità Garante. Pertanto non può essere considerato uno strumento dalla minore validità o efficacia probatoria tale da imporre il ricorso pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 T.F.U.E. né comporta la necessità di sollevare un incidente di costituzionalità in relazione agli artt. 24, 101,104 e 111 della Costituzione per via della previsione, contenuta nell’art. 16 del Reg. del Consiglio Europeo n. 1/2003, alla stregua del quale quando “le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell’art. 81 o 82 del trattato che sono già stato oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione”, in quanto il predetto art. 16 trova “copertura” attraverso la valenza costituzionale dell’art. 101 del T.F.E.U. così come interpretato dal Giudice delle leggi italiano.