Tribunale Torre Annunziata, 04 Marzo 2024. Est. Magliulo.
Dal combinato disposto degli artt. 12 e 61, primo comma, R.D. n. 267/1942 si desume, non solo che gli eredi del fallito sono legittimati a formulare contestazioni o osservazione alla proposta di rettifica dello stato passivo ed alla istanza di chiusura della procedura, ma anche che quelli di essi che hanno pagato un credito concorsuale vanno assimilati ai coobbligati in solido del fallito.
L’accettazione di pagamento parziale non comporta un’implicita rinuncia allo stesso da parte del creditore concorsuale in quanto l’art. 61, primo comma, L. F. sancisce il principio, in deroga alla disciplina generale delle obbligazioni solidali, dell’indifferenza dei pagamenti post fallimento fino all’integrale saldo al fine di evitare che sia ridotto il peso che il credito parzialmente soddisfatto ha nel concorso (ove il pagamento avviene, di regola, già in misura percentuale) e quindi che il creditore ne risulti di fatto danneggiato; esso inoltre non legittima il regresso o la surrogazione (art. 61, 2° comma).
L’estinzione di una società nel corso della procedura fallimentare non determina l’espunzione del credito di quest’ultima dallo stato passivo bensì il passaggio dello stesso in capo ai soci, salvo che non risulti un’espressa o tacita rinuncia allo stesso.