L’azione diretta a far dichiarare la nullità, per violazione della normativa antitrust, della clausola di rinuncia della facoltà prevista dall’art. 1957 c.c., della clausola c.d. di sopravvivenza e della clausola c.d. di riviviscenza, riproducenti le analoghe clausole del modello A.B.I. di fideiussione omnibus, rientra nella competenza per materia del Tribunale delle imprese e la contestuale pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso sulla scorta della medesima fideiussione, pur configurando in astratto un’ipotesi di continenza del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo rispetto al giudizio instaurato innanzi al Tribunale delle imprese – atteso che l’accertamento della nullità del contratto “a valle” implica necessariamente l’accertamento della nullità dell’intesa anticoncorrenziale “a monte”-, non consente l’applicazione dell’art. 39, 2° comma, c.p.c., essendosi in presenza di criteri di competenza parimenti inderogabili.
Le clausole riproduttive del contenuto del modulo A.B.I. sono affette da nullità “virtuale” ex art. 1418, 1° comma, c.c. per contrarietà diretta norme imperative di ordine pubblico economico, essendo il contratto lo strumento attraverso il quale si realizzano gli effetti dell’illecito anticoncorrenziale. Trattasi di nullità parziale ex art 1419 c.c., potendo solo banca provare l’essenzialità delle clausole ai fini della stipula del contratto, circostanza che non può desumersi sic et simpliciter dalla mera alterazione del sinallagma contrattuale.
Il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 ha efficacia vincolante ai sensi dell’art. 7 del d. lgs. n. 3/2017 nei giudizi risarcitori solo per le fideiussioni omnibus e con riferimento all’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale, sicché l’attore dovrà sempre provare il danno subito ed il nesso di causalità. Nei giudizi di risarcimento non aventi ad oggetto contratti di fideiussione omnibus, l’attore dovrà anche provare, non solo che le clausole inserite nella fideiussione sono analoghe a quelle dello schema A.B.I., ma che le stesse hanno avuto una diffusa “standardizzazione contrattuale” che ha generato in concreto effetti anticoncorrenziali.
Il decreto ingiuntivo emesso sulla scorta di una fideiussione contenente le suddette clausole e non opposto nei termini di legge spiega effetti sostanziali e processuali del tutto equivalenti a quelli di cui una sentenza passata in giudicato per cui, coprendo il dedotto ed il deducibile, preclude la possibilità di agire per la nullità ed il risarcimento dei danni per violazione della normativa antitrust.(V. http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/24675#gsc.tab=0)