Tribunale Napoli, 10 Marzo 2023. Pres., est. Graziano.
In materia di società di capitali, la vicenda modificativa dell’atto costitutivo derivante dall’aumento di capitale sociale a pagamento si struttura in tre momenti:
a) la deliberazione sociale dell’aumento, che può qualificarsi come proposta contrattuale;
b) la sottoscrizione, quale manifestazione unilaterale di volontà di adesione dei soci, o eventualmente dei terzi, all’aumento deliberato, con la quale il sottoscrittore si obbliga ad un determinato conferimento, aumentando la propria partecipazione o conservandola in caso di azzeramento del capitale sociale per perdite (ovvero assumendo la qualità di socio se terzo);
c) ed il conferimento, che secondo un’interpretazione teleologica del vigente art. 2481 bis, comma, IV, c.c., deve intendersi come atto esecutivo dell’accordo raggiunto.
Pertanto, attesa la natura consensuale (e non reale) del contratto di sottoscrizione, in ossequio al principio di buona fede esecutiva, e tenuto conto del bilanciamento degli opposti interessi, deve escludersi che il ritardo di due giorni, rispetto alla scadenza fissata nella diffida ad adempiere per il versamento del conferimento, assuma rilevanza giuridica.