L’art. 3 del D.L. n. 132/2014 come modificato dalla L. n. 162/2014 prevede che chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro fuori dei casi previsti dall’art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28/2010, deve invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, pena l’improcedibilità della domanda.
Dalla lettura del citato art. 3 – che al primo comma prevede l’obbligatorietà del procedimento di negoziazione assistita fuori dai casi dell’art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ed al quinto comma fa salve le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione comunque denominati – si evince che il legislatore ha inteso dare prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria.
Pertanto, deve ritenersi che l’esperimento del tentativo di mediazione, in luogo del procedimento di negoziazione assistita – ancorché in un’ipotesi non assoggettata alla mediazione obbligatoria ex art. 5 del D. Lgs. 28/2010 – risponda comunque alla ratio della normativa in tema di negoziazione assistita in quanto tende ad assicurare l’esperimento di un tentativo di definizione stragiudiziale della controversia con modalità più stringenti ed, almeno in ipotesi, più efficaci rispetto a quello prescritto dal legislatore (V. mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/19565).