Tribunale Napoli, 23 Maggio 2023. Pres. Di Martino. Est. Del Bene.
L’omessa ostensione della documentazione richiesta dal socio ex art. 2476, 2° comma, c.c. – che garantisce l’accesso ai documenti inerenti la gestione dell’impresa al socio della s.r.l. che non partecipa all’amministrazione della società – può determinare una responsabilità dell’organo amministrativo ma non un vizio di invalidità del procedimento assemblare di approvazione del bilancio stante la tipizzazione delle ipotesi di invalidità in ambito societario ed il fatto che l’art. 2429, 3° comma, c.c. prevede, a pena di annullamento, esclusivamente il deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio (composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) e dei documenti correlati (copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate, prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate, nonché relazioni degli amministratori, dei sindaci e del revisore) nei quindici giorni precedenti l’assemblea.
Per la declaratoria di nullità della delibera di approvazione del bilancio per violazione dei principi di veridicità, chiarezza e correttezza di cui all’art. 2423, 2° comma, c.c. è necessario l’indicazione, in sede di impugnazione, di violazioni che siano effettivamente in grado di compromettere la funzione esplicativa del bilancio, determinando un’alterazione significativa della rappresentazione patrimoniale ed economica dello stesso ovvero una violazione apprezzabile della chiarezza e completezza dell’informazione che il bilancio è chiamato a rendere ai soci ed ai terzi sicché le irregolarità di scarsa importanza e le omissioni o i raggruppamenti di poste aventi trascurabile valore economico non incidono sulla validità delle deliberazioni di approvazione del bilancio.