Tribunale Torre Annunziata, 06 Aprile 2020. Est. Coppola
La frequentazione, da parte del figlio minore, del genitore non affidatario costituisce attuazione del diritto alla bigenitorialità, diritto che assume rilievo sia nell’ordinamento costituzionale interno che nell’ordinamento internazionale (cfr. C. Cost., 25-01-2017, n. 17 e C. Cost., 12-04.2017 n. 76, C. Edu, 9-02-2017, Salarino c. Italia)
In caso di contrasto tra i genitori sulla sospensione delle visite a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’antinomia tra il diritto alla bigenitorialità e quello alla salute del minore va risolta nel senso che una compressione del diritto del minore a godere della bigenitorialità è lecita solo in presenza di oggettive e specifiche ragioni di tutela della salute propria nel caso concreto (per esempio in considerazione della specifica attività lavorativa prestata dal genitore, ovvero della provenienza da zone “rosse” o da contesti abitativi esposti in misura rilevante al pericolo di contagio, ovvero dell’utilizzo di mezzi di trasporti pubblici per raggiungere il minore) atteso che i decreti leggi e i decreti del P.C.M. fanno salvi espressamente gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o comunque l’affidatario nel rispetto delle modalità previste nei provvedimenti di separazione e divorzio.(V. http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23505)