Tribunale Napoli, 8 Settembre 2020. Pres. Raffone. Est. Del Bene.
In caso di trasformazione eterogenea seguita da fallimento, soggetto passivo dell’opposizione ex art. 2500 novies, ult. comma, c.c. è la società, e non il suo fallimento, atteso che anche in costanza di procedura concorsuale la società ed i suoi organi non si estinguono. Inoltre, se nel giudizio dell’opposizione ex art. 2500 novies, ult. comma, c.c. promosso da un creditore nei confronti della società in bonis interviene successivamente la curatela facendo propria la domanda di opposizione, il creditore perde la legittimazione attiva in favore della curatela quale rappresentate dei creditori di cui al citato articolo.
Va accolta la domanda di opposizione alla trasformazione in una s.r.l. di una società consortile, nata per consentire ai consorziati di mettere in comune i costi che devono sostenere per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale, poiché il venire meno della responsabilità dei consorziati nascente dalla previsione statutaria del c.d. “ribaltamento dei costi” riduce seriamente l’aspettativa dei creditori di vedere soddisfatti i propri crediti.
Posto che le violazioni del principio di chiarezza e precisione del bilancio debbono riguardare fatti che si rivelino idonei ad ingenerare, per tutti gli interessati, incertezze ovvero erronee convinzioni circa l’effettiva situazione economico-patrimoniale della società, sussiste la violazione di tali principi laddove la società consortile, in cui è statutariamente previsto il c.d. “ribaltamento dei costi”, chiuda in perdita il bilancio utilizzando voci quali ad es. “svalutazione crediti”, “accantonamento fondo rischi”, “altri costi non riaddebitati” che espongono costi comunque riconducibili alla gestione caratteristica della società consortile. (V. http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/24304)