Com’è noto gli interessi moratori sono gli interessi che il debitore è tenuto a pagare in caso di ritardo del pagamento delle rate di un mutuo: essi si sostituiscono agli interessi corrispettivi (previsti per l’ipotesi “fisiologica” del puntale pagamento delle rate) e si caratterizzano per maggior tasso previsto nel contratto di mutuo che, unitamente agli altri costi previsti per l’erogazione del mutuo, può anche risultare superiore al tasso soglia risultante dai D.M. trimestrali di rilevamento t.e.g.m..
Ebbene la Cassazione, con la stringata ordinanza del 4 ottobre 2017 n. 23912, ha ulteriormente consolidato il principio (v. di recente anche Cass., sez. VI, 6 marzo 2017, n. 5598), secondo il quale se gli interessi moratori risultano usurai all’atto della conclusione del contratto, il mutuo diventa totalmente gratuito non essendo dovuti nemmeno i più bassi interessi corrispettivi ma solo la sorta capitale mutuata.
Ovviamente il principio trova applicazione, oltre che nei mutui, in tutte le forme di finanziamento, ivi comprese le aperture di credito, che contemplano il pagamento di interessi moratori.
Data l’ampiezza della problematica e le possibilità di recupero di somme non dovute eventualmente pagate, lo studio ha organizzato un servizio gratuito di verifica dell’eventuale presenza di usura.
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