Tribunale Torre Annunziata, 06 Luglio 2018. Est. Di Martino.
Il creditore procedente assegnatario di un bene immobile che vanti un credito per sorte capitale ed interessi di cui agli artt. 2855, commi 2 e 3, c.c. superiore al prezzo base d’asta può essere esonerato, laddove nella procedura non vi siano altri creditori privilegiati di cui all’art. 498 c.p.c., dal versamento della differenza tra il suo credito in linea capitale e il prezzo base, atteso che la finalità dell’art. 589, 2° comma, c.p.c. è quella di agevolare la proposizione di istanze di assegnazione evitando, nel contempo, al creditore di dover anticipare somme che gli verrebbero comunque restituite (V. http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/21114).