La legge di stabilità ( L. 27 dicembre 2013 n. 147), accogliendo le richieste delle associazioni dei consumatori, con l’art. 1, comma 629, aveva modificato l’art. 120 del T.U. Bancario stabilendo che: « .. gli interessi periodicamente capitalizzati (id. est contabilizzati, n.d.r.) non possono prevedere interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorta capitale ».
Nonostante il solito bizantinismo del legislatore nostrano per effetto della predetta modifica legislativa dal 1° gennaio 2014 l’anatocismo bancario non poteva più essere applicato, essendo venuta meno la deroga all’art. 1283 c.c., introdotta dall’art. 25, comma 2, del D. Lgs. n. 4 agosto 1999 n. 342 quale “reazione” al consolidarsi di una giurisprudenza che negava all’anatocismo bancario il diritto di cittadinanza nel ns. ordinamento (cfr. Cass., sez. I, 16 marzo 1999 n. 2374, Cass., sez. III, 30 marzo 1999 n. 3096).
A distanza però di pochi mesi il governo Renzi con l’art. 31 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91 (c.d. Misure per la crescita) aveva tentato di reintrodurre l’anatocismo, se pure su base annuale (in luogo di quella trimestrale usata comunemente fino al 2013 nella prassi bancaria) ma il tentativo, a seguito delle proteste delle associazioni di consumatori e di alcune forze politiche, non era andato a buon fine in quanto l’art. 31 era stato soppresso in sede di conversione in legge
Da ultimo l’art. 17 bis del D.L. n. 18/2016, convertito nella L. n. 49/2016, ha nuovamente modificato l’art. 120 del T.U. Bancario dando la possibilità di reintrodurre l’anatocismo annuale su semplice autorizzazione preventiva del correntista, peraltro revocabile in ogni momento prima dell’addebito, per gli interessi debitori nascenti da aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento nonché da sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido.
In pratica, in presenza di autorizzazione preventiva del correntista, gli interessi passivi vengono calcolati alla data del 31 dicembre di ciascun anno e poi addebitati sul conto il 31 marzo dell’anno successivo divenendo sorta capitale e base di calcolo di ulteriori interessi passivi.
Si possono quindi fare le seguenti distinzioni:
A) nel periodo antecedente all’entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 (1° luglio 2000) era vietata qualsiasi capitalizzazione degli interessi in quanto non fondata su usi normativi ( cfr. SS.UU., 4 novembre 2004 n. 21095 o Cass., SS. UU., 2 dicembre 2010, n. 24418), ferma restando la possibilità di un successivo adeguamento dei contratti alle previsioni della citata delibera C.I.C.R., per la quale è tuttora discusso in giurisprudenza se sia necessaria una rinegoziazione del contratto ( come sembra preferibile, trattandosi di una modifica di fatto in peius per la stragrande maggioranza dei correntisti ) o basti la semplice comunicazione della banca;
B) nel periodo successivo al 1° luglio 2000 la capitalizzazione, anche trimestrale, era lecita se fondata su una clausola, espressamente approvata per iscritto, che la prevede la medesima periodicità di capitalizzazione anche in favore del correntista;
C) nel periodo tra il 1° gennaio 2014 ed il 14 aprile 2016 la capitalizzazione era divenuta nuovamente illecita;
D) infine a partire dal 15 aprile 2016 l’anatocismo su base annuale è divenuto lecito se rispettoso dei limiti fissati dal vigente art 120 del T.U. Bancario.
Dato il susseguirsi di modifiche normative lo studio legale ha organizzato in favore dei propri clienti un servizio di verifica gratuita dei conti correnti finalizzata a rilevare l’eventuale presenza di interessi anatocistici, usurai nonché di altri addebiti per interessi ultralegali, spese e commissioni non dovuti recuperabili dalla banca in via stragiudiziale e/o contenziosa.
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