Tribunale di Napoli, 29 Gennaio 2024. Pres. Cataldi. Est. Asprone.
L’art. 543, 5° comma, c.p.c. impone al creditore di notificare l’avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento al debitore ed al terzo entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento ma nulla prevede in ordine al termine entro cui l’avviso notificato deve essere depositato nel fascicolo telematico.
Pertanto, considerato che la ratio della norma va individuata nella possibilità di consentire al Giudice dell’Esecuzione di verificare che il debitore ed il terzo siano stati notiziati dell’effettiva iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, il deposito dell’avviso notificato può avvenire anche oltre l’udienza indicata nell’atto di pignoramento purché comunque entro la prima udienza concretamente tenuta dal G.E.; invero, richiedere che il deposito dell’avviso in questione avvenga entro la data indicata nell’atto di pignoramento a pena di inefficacia dello stesso appare sproporzionato avuto riguardo alla predetta finalità della norma ed al fatto che la prima udienza potrebbe, come di fatto spesso accade, non tenersi nella data indicata nel pignoramento.
Il principio della c.d. di scissione soggettiva degli effetti della notifica – secondo il quale la notifica si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e nei confronti del destinatario nel momento in cui l’atto effettivamente perviene nella disponibilità di quest’ultimo – si applica anche all’avviso di cui all’art. 543, 5° comma, c.p.c. per cui “entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento” il creditore deve solo avviare il procedimento di notifica dell’avviso de quo, il quale può quindi pervenire al destinatario anche successivamente dalla predetta udienza.