Tribunale di Napoli, 20 Ottobre 2023. Pres. Cataldi. Est. Manera.
Il condomino cui è stato notificato un atto di precetto in forza di un decreto ingiuntivo non opposto dall’amministratore condominiale è legittimato a proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. in presenza di vizi della notifica dell’ingiunzione di pagamento al condominio stante l’assenza di personalità giuridica del condominio e la responsabilità pro quota dei singoli condomini (Cfr. Cass., ord., 11 febbraio 2022 e, più di recente, Cass., Sez. III, 24 luglio 2023 n. 22116).
L’ordinanza con la quale viene negata la legittimazione del condomino ad agire con l’opposizione tardiva, ancorché passata in giudicato, non impedisce al medesimo condomino di proporre un’opposizione all’esecuzione per inesistenza del titolo esecutivo laddove il decreto ingiuntivo sia poi revocato ad iniziativa di altro condomino, atteso che (i) il giudicato si è formato esclusivamente in ordine alla predetta questione preliminare costituente l’unica eccezione ivi esaminata e logicamente pregiudiziale rispetto al contenuto dell’opposizione tardiva, e che (ii) la pronuncia favorevole ottenuta da uno dei condomini incidente sulla posizione giuridica comune all’intera compagine condominiale produce effetti nei confronti di quest’ultima nel suo complesso e, quindi, di tutti i singoli condomini.