Tribunale Napoli, 09 Ottobre 2023. Est. Tuccillo.
I buoni fruttiferi cartacei a termine collocati presso gli uffici postali sono titoli di risparmio nominativi riconducibili ai documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. che consentono di identificare l’avente diritto alla prestazione o il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione.
La sottoscrizione dei buoni fruttiferi determina la nascita di un vero e proprio rapporto negoziale tra le parti, che, anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, è soggetto ex artt. 173 del codice postale e 1339 c.c. ad un processo di eterodeterminazione dei diritti spettanti ai sottoscrittori ad opera dei decreti ministeriali adottati successivamente all’emissione del titolo. Tuttavia la presunzione legale di conoscenza delle condizioni economiche contenute nei decreti ministeriali (che avviene con la pubblicazione degli stessi in Gazzetta Ufficiale) e l’esigenza di stabilità economica pubblica non possono far venir meno sull’intermediario l’obbligo di informazione sulla scadenza del titolo, che trova fondamento nel dovere di solidarietà sociale sancito dall’art. 2 della Costituzione, e che si intensifica e si rafforza, trasformandosi in un dovere di correttezza e protezione, nel caso dei buoni fruttiferi, attesa la loro natura di strumenti a basso rischio, collocati nella maggior parte dei casi presso piccoli risparmiatori con reddito medio basso e con grado di istruzione finanziaria contenuto, per i quali la prescrizione del buono è, di fatto, l’unica causa potenziale di perdita del capitale investito.
Pertanto, l’intermediario postale è tenuto, stante anche la natura pubblicistica del servizio di raccolta del risparmio costituzionalmente protetto (art. 47 Cost), ad indicare la data di scadenza sul titolo e/o a dare informazioni chiare sul punto al momento della sottoscrizione del buono al fine di non ingenerare nei risparmiatori un legittimo affidamento riguardo ad una diversa durata e/o convenienza dell’investimento in rapporto alla durata, pena il risarcimento dei danni subiti ex art 1218 c.c.. (Nella fattispecie il Tribunale ha dichiarato l’intervenuta prescrizione, non ritenendo applicabile l’ipotesi di cui all’art 2941 n. 8 c.c., e, richiamando gli esiti dell’indagine dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato conclusasi con il provvedimento del 18 ottobre 2022 che ha sanzionato l’intermediario per pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20 e ss. del Codice del Consumo per l’omessa indicazione del termine di scadenza e di prescrizione, ha condannato le Poste Italiane S.p.A. al risarcimento del danno liquidato in via equitativa ex art 1226 c.c.)