Tribunale Napoli, 8 Febbraio 2023 Pres. Cataldi. Est. Buono
L’art. 41 bis del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, a seguito della modifica operata dall’art. 40 ter del D.L. n. 41/2021, impone al creditore, cui sia stata presentata una richiesta di rinegoziazione del mutuo da parte del debitore, di effettuare un’analisi accurata dell’istanza, accogliendo la stessa in presenza delle condizioni di legge ovvero motivando adeguatamente l’eventuale suo rigetto, pena l’inammissibilità dell’istanza di riassunzione della procedura dopo la sospensione concessa ai sensi dell’art. 41 bis, 7° comma, del D.L. n. 124/2019 in quanto, se la normativa de qua non fosse destinata ad obbligare il creditore alla rinegoziazione o, quanto meno, alla contrattazione, la sospensione della procedura, prevista dal predetto 7° comma dell’art. 41 bis, rischierebbe di diventare un inutile e distorsivo strumento, azionabile ad libitum dal debitore esecutato, per paralizzare la procedura esecutiva immobiliare.
Tale obbligo sussiste pure in capo al cessionario del credito che non sia autorizzato ad erogare finanziamenti.