Tribunale Napoli, 25 Maggio 2020. Pres. Raffone. Est. Maria Tuccillo
In tema di appalti pubblici ai fini dell’individuazione dei confini della giurisdizione tra G.A. e G.O. rileva il momento della conclusione del contratto sicché sono attribuite alla cognizione del giudice amministrativo le controversie che insorgono a partire dalla fase ad evidenza pubblica fino alla stipulazione del contratto mentre rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie che nascono nella fase di esecuzione dell’appalto e, quindi, anche la controversie attinenti ad eventuali inadempimenti contrattuali e risoluzione contrattuali.
Negli appalti pubblici, accanto alla facoltà della P.A. committente di sciogliersi mediante la procedura prevista dalla disciplina speciale, concorre quella di apporre nel contratto una clausola risolutiva espressa, che costituisce espressione dell’autonomia negoziale discendente dalla posizione non autoritativa ma paritetica in cui opera la P.A. in sede contrattuale.
L’art. 29, 2° comma, del D. Lgs. n. 276/2003, a mente del quale: “..in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”, si applica anche alle società “in house”, cioè quelle costituite da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, che statutariamente esplicano la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici (V. Cass., SS. UU. sent. n. 26283/2013), in quanto l’esenzione prevista dall’art. 1, comma 2°, del citato D. Lgs. deve intendersi riferita esclusivamente alla pubblica amministrazione in senso stretto come individuata dall’art. 1, 2° comma, D. Lgs. n. 165/2001. Il fatto che una società sia affidataria di un servizio pubblico e assoggetta al codice degli appalti non determina automaticamente il riconoscimento delle tutele e delle normative previste per la pubblica amministrazione, e dunque l’equiparazione alle stesse. (V. http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23755#gsc.tab=0)