Tribunale Torre Annunziata, 09 Marzo 2020. Est. Di Martino
Il contratto di locazione anteriore al pignoramento ma successivo all’iscrizione ipotecaria, anche se stipulato dal custode giudiziario nominato in un procedimento penale a carico del debitore, non è opponibile alla procedura esecutiva incardinata dal creditore ipotecario, in quanto a prevalere, rispetto all’art. 2923, 1° comma, c.c., è il disposto dell’art. 2812, 1° comma, c.c. il quale, sancendo l’inopponibilità al creditore ipotecario dei diritti reali parziali costituiti sull’immobile successivamente all’iscrizione dell’ipoteca, trova applicabile anche nel caso di diritti personali di godimento che, rappresentando situazioni giuridiche soggettive più circoscritte, non possono godere di una protezione maggiore di quella attribuita dall’ordinamento ai diritti servitù, usufrutto, uso e abitazione. (V. http://esecuzioneforzata.ilcaso.it/sentenze/ultime/23531/esecuzioneforzata)