Tribunale Napoli, 22 Ottobre 2019. Pres. Raffone. Est. Maria Tuccillo.
Il socio di una società controllante che in tale qualità impugna una delibera di approvazione del bilancio della società controllata, non essendo parificabile sic et simpliciter ad un terzo creditore – il quale può agire anche solo per far valere il suo diritto a ricevere dal bilancio un’informazione corretta in merito alla consistenza patrimoniale ed alla efficienza economica della società –, deve allegare e provare l’esistenza di un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, sulla sua partecipazione nella società controllante direttamente discendente dal bilancio approvato dalla società controllata in violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza contemplati dall’art. 2423 c.c.
Pertanto la generica affermazione che la sottrazione di utili al bilancio della controllata ha un’incidenza negativa sul bilancio della controllante non è sufficiente da sola a fondare l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. del socio della controllante all’impugnativa del bilancio della controllata (V. http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/22890).